Contro-partner
In Italia seicentoquaranta;
In Alemagna duecento e trentuna;
Cento in Francia, in Turchia novantuna;
Ma in Ispagna son già mille e tre.
Povero
don Giovanni, celeberrimo protagonista dell’omonima opera buffa di
Mozart, il cui servitore, Leporello, all’inizio del V atto illustra a “madamina”
Elvira il “catalogo” da lui stesso redatto sui gusti e soprattutto le conquiste
amorose del citato padrone. Povero, don Giovanni lo era allora, siccome donna Elvira
– sua vecchia fiamma ancora invaghita di lui – cercava invano di ricondurlo
sulla retta via della morale. E ancor più povero sarebbe probabilmente oggi,
grazie a un emendamento all’articolo 609 bis del codice penale, già approvato dal
Parlamento e convertito definitivamente in Legge dello Stato. Nato con il
nobile tentativo di ridurre le violenze sessuali, il disposto si basa sul
requisito indispensabile per chiunque si accinga a iniziare un atto sessuale,
di acquisire un preventivo – esplicito - consenso da parte del/della partner,
che sia «libero» (e ci mancherebbe pure altro!), oltre che «attuale». In pratica,
occorrerà la reciproca, esplicita autorizzazione in tempo reale (ossia appunto “attuale”)
a fare sesso, che potrà essere revocata da una delle parti in qualsiasi momento,
con pena prevista per i trasgressori, variabile dai sei ai dodici anni di
reclusione. In che misura e secondo quali modalità tale consenso debba essere
manifestato, tuttavia, non è dato di sapere. C’è pertanto da chiedersi: siccome,
finora, in genere il tutto cominciava con un bacio reciproco di tipo spontaneo, adesso occorrerà alzare prima la mano? E poi, superato questo primo livello, di
sicuro (non si sa mai) occorrerà ottenere una nuova autorizzazione per muovere
liberamente le mani? E quindi, al momento del passaggio finale e supremo, occorrerà
aver acquisito il consenso mediante un rogito vergato da notai in turno notturno
e festivo, che stazioneranno all’uopo in ristoranti e discoteche, quale
servizio a pagamento reso disponibile al pubblico da parte dei gestori? E a
corredo dell’atto, servirà una registrazione audio fatta davanti a testimoni
che dovranno presenziare a tutte le fasi del rapporto? Oppure saranno necessarie
a provare la propria innocenza le riprese in video, purché sufficienti a coprire
l’intero atto? O invece, all’italiana, basterà una semplice autocertificazione?
Ma in ogni caso: in carta semplice, o con l’aggiunta di valori bollati? E ancora:
potrà essere una dichiarazione generica, oppure occorrerà la dicitura: «rilasciata
a richiesta dell’interessato, per gli usi consentiti dalla Legge»? Quel che invece
è purtroppo certo, riguarda l’inversione (incostituzionale) dell’onere della
prova. Con la nuova norma, infatti, non dovrà più essere l’accusa a dimostrare la
colpevolezza dell’imputato, qualora privo di tale attestazione, bensì l’imputato
stesso a esibire il “libero e attuale assenso” acquisito dalla (a questo punto)
controparte, preventivamente alla fatale avance. E se poi la vittima – giacché è
già successo – si sente tale in un momento successivo? La sera stessa tornata a
casa, oppure la settimana, o il mese dopo? L’articolo 609 bis non prevede prescrizione.
Tutto da ridere, se non fosse da piangere, per un delirio legislativo rigorosamente
trasversale concordato tra una sinistra idiota e una destra imbecille, realmente
convinte che le violenze – soprattutto quelle perpetrate in ambito domestico,
le più frequenti - possano essere scongiurate da populismi d’accatto come
questo appena varato. Lo sa bene anche Don Giovanni, che non si redimerà
nonostante i tentativi nobili di donna Elvira, preferendo alla castità forzata
lo sprofondamento all’inferno avvolto già nelle fiamme terrene. E noi con lui, ma
non liberi come lui. Sempre più sudditi, invece, di uno Stato che confonde l’etica
con la censura e che, incapace di applicare le Leggi penali già esistenti, si
illude di dissuadere gli stupratori mettendo loro una telecamera nelle mutande.

Commenti
Interessante anche il fatto che sia l'imputato a dover fornire le prove della sua innocenza e non il PM a provare il contrario. Sembra che i legislatori e il Parlamento abbiano una conoscenza approfondita della Costituzione 🤣😱.
Quanto al consenso preventivo, suggerirei di copiare una pratica di certi Ebrei ortodossi: quando il marito vuole avere rapporti intimi con la moglie getta il cappello sul letto. Se la donna lo raccoglie vuol dire che acconsente.
Sempre meglio della telecamera e del notaio con reperibilità notturna e festiva.
Nadia Mai
Il voler essere sicuri che la parte sia consenziente prevederebbe la controfirma di una "parte terza" che possa testimoniare contro eventuali ribaltoni, falsificazioni di firme, costrizioni, ecc.
No guardate, non c'è più nulla di normale in queste scelte scellerate.
Tante volte manca davvero la cultura a monte con la voglia di gestire seriamente tali problemi e la si butta nel ridicolo assoggettandoli a semplici iter burocratico/amministrativi.
Chissà poi se tali firme renderanno i documenti analogabili a prestazioni occasionali eventualmente da tassare!!