Contro-partner


In Italia seicentoquaranta;

In Alemagna duecento e trentuna;

Cento in Francia, in Turchia novantuna;

Ma in Ispagna son già mille e tre.

 

Povero don Giovanni, celeberrimo protagonista dell’omonima opera buffa di Mozart, il cui servitore, Leporello, all’inizio del V atto illustra a “madaminaElvira il “catalogo” da lui stesso redatto sui gusti e soprattutto le conquiste amorose del citato padrone. Povero, don Giovanni lo era allora, siccome donna Elvira – sua vecchia fiamma ancora invaghita di lui – cercava invano di ricondurlo sulla retta via della morale. E ancor più povero sarebbe probabilmente oggi, grazie a un emendamento all’articolo 609 bis del codice penale, già approvato dal Parlamento e convertito definitivamente in Legge dello Stato. Nato con il nobile tentativo di ridurre le violenze sessuali, il disposto si basa sul requisito indispensabile per chiunque si accinga a iniziare un atto sessuale, di acquisire un preventivo – esplicito - consenso da parte del/della partner, che sia «libero» (e ci mancherebbe pure altro!), oltre che «attuale». In pratica, occorrerà la reciproca, esplicita autorizzazione in tempo reale (ossia appunto “attuale”) a fare sesso, che potrà essere revocata da una delle parti in qualsiasi momento, con pena prevista per i trasgressori, variabile dai sei ai dodici anni di reclusione. In che misura e secondo quali modalità tale consenso debba essere manifestato, tuttavia, non è dato di sapere. C’è pertanto da chiedersi: siccome, finora, in genere il tutto cominciava con un bacio reciproco di tipo spontaneo, adesso occorrerà alzare prima la mano? E poi, superato questo primo livello, di sicuro (non si sa mai) occorrerà ottenere una nuova autorizzazione per muovere liberamente le mani? E quindi, al momento del passaggio finale e supremo, occorrerà aver acquisito il consenso mediante un rogito vergato da notai in turno notturno e festivo, che stazioneranno all’uopo in ristoranti e discoteche, quale servizio a pagamento reso disponibile al pubblico da parte dei gestori? E a corredo dell’atto, servirà una registrazione audio fatta davanti a testimoni che dovranno presenziare a tutte le fasi del rapporto? Oppure saranno necessarie a provare la propria innocenza le riprese in video, purché sufficienti a coprire l’intero atto? O invece, all’italiana, basterà una semplice autocertificazione? Ma in ogni caso: in carta semplice, o con l’aggiunta di valori bollati? E ancora: potrà essere una dichiarazione generica, oppure occorrerà la dicitura: «rilasciata a richiesta dell’interessato, per gli usi consentiti dalla Legge»? Quel che invece è purtroppo certo, riguarda l’inversione (incostituzionale) dell’onere della prova. Con la nuova norma, infatti, non dovrà più essere l’accusa a dimostrare la colpevolezza dell’imputato, qualora privo di tale attestazione, bensì l’imputato stesso a esibire il “libero e attuale assenso” acquisito dalla (a questo punto) controparte, preventivamente alla fatale avance. E se poi la vittima – giacché è già successo – si sente tale in un momento successivo? La sera stessa tornata a casa, oppure la settimana, o il mese dopo? L’articolo 609 bis non prevede prescrizione. Tutto da ridere, se non fosse da piangere, per un delirio legislativo rigorosamente trasversale concordato tra una sinistra idiota e una destra imbecille, realmente convinte che le violenze – soprattutto quelle perpetrate in ambito domestico, le più frequenti - possano essere scongiurate da populismi d’accatto come questo appena varato. Lo sa bene anche Don Giovanni, che non si redimerà nonostante i tentativi nobili di donna Elvira, preferendo alla castità forzata lo sprofondamento all’inferno avvolto già nelle fiamme terrene. E noi con lui, ma non liberi come lui. Sempre più sudditi, invece, di uno Stato che confonde l’etica con la censura e che, incapace di applicare le Leggi penali già esistenti, si illude di dissuadere gli stupratori mettendo loro una telecamera nelle mutande.

 

 

 

Commenti

Anonimo ha detto…
Caro Maurizio, sto facendo la ola. Ti sei superato.
Interessante anche il fatto che sia l'imputato a dover fornire le prove della sua innocenza e non il PM a provare il contrario. Sembra che i legislatori e il Parlamento abbiano una conoscenza approfondita della Costituzione 🤣😱.
Quanto al consenso preventivo, suggerirei di copiare una pratica di certi Ebrei ortodossi: quando il marito vuole avere rapporti intimi con la moglie getta il cappello sul letto. Se la donna lo raccoglie vuol dire che acconsente.
Sempre meglio della telecamera e del notaio con reperibilità notturna e festiva.
Nadia Mai
Rosario Failla ha detto…
Con la nuova legge, Don Giovanni prima di provarci deve chiedere il consenso... con PEC, notarile o meglio in triplice copia? Nel dubbio, più che seduttore, rischia di diventare archivista! Viva l’eros digitale — ma con password e firma elettronica!
Massimo Terrile ha detto…
Insuperabile Maurizio!
Enrico.b ha detto…
Mentre il discorso dovrebbe essere ricondotto a monte, cioè sul fatto che il fare sesso dovrebbe implicare un seppur minimo desiderio di "relazionarsi" con il partner (altrimenti è SOLO violenza pura e semplice e quindi da condannare), nel richiedere un consenso, peraltro da considerarsi una vera assurdità, in qualche modo si legittima un comportamento potenzialmente illegale o fraudolento.
Il voler essere sicuri che la parte sia consenziente prevederebbe la controfirma di una "parte terza" che possa testimoniare contro eventuali ribaltoni, falsificazioni di firme, costrizioni, ecc.
No guardate, non c'è più nulla di normale in queste scelte scellerate.
Tante volte manca davvero la cultura a monte con la voglia di gestire seriamente tali problemi e la si butta nel ridicolo assoggettandoli a semplici iter burocratico/amministrativi.
Chissà poi se tali firme renderanno i documenti analogabili a prestazioni occasionali eventualmente da tassare!!

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